Giurisprudenza
Il seguente provvedimento sarà pubblicato sul n. 5/2005 della Rivista "Giurisprudenza di merito" - Ed. Giuffrè
Estinzione del Fondo patrimoniale - limiti
Tribunale per i minorenni di Salerno – decreto del 12/11/2004
Pres. Dr. P. Andria – Estensore Dr.ssa F. Vitagliano
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori:
Dr. Pasquale Andria Presidente
D.ssa Francesca Vitagliano Giudice rel.
Dr. Michele Cesaro Giudice On.
D.ssa Giuseppina Cucco Giudice On.
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
l etti gli atti del procedimento di volontaria giurisdizione relativo al ricorso avanzato dai coniugi , nato a ……………. e …………….. nata a ……….., entrambi res. In ……………, al fine di ottenere l’autorizzazione da parte di questo Tribunale per i Minorenni all’esclusione dal fondo patrimoniale costituito in data …….. con atto per Notaio .................... registrato ad ……….. il ………… al n…….. degli immobili ad esso vincolati o, in subordine, l’a utorizzazione all’esclusione dal fondo patrimoniale del solo immobile di loro proprietà di cui alla lett.A/1 del ricorso e alla contestuale donazione alla figlia minore ……………, con l’intervento dei figli maggiorenni …………………., di parte dei cespiti di cui gli stessi sono comproprietari unitamente ai figli maggiorenni ;
O S S E R V A
che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va quindi rigettato.
In via preliminare devesi evidenziare che, come correttamente posto in rilievo dal Giudice Tutelare del Tribunale di Nocera Inferiore nella pronuncia del 15.10.03, la competenza spetta in subiecta materia al Tribunale per i Minorenni, posto che i ricorrenti, nel richiedere in via principale di essere autorizzati ad escludere dal fondo patrimoniale tutti i beni immobili facenti parte del fondo stesso ne hanno in realtà richiesto la cessazione a norma dell’art.171 C.C., disposizione richiamata dall’art.38 delle Dispos. di Attuazione del Cod.Civ. che, con elencazione tassativa, ha stabilito quali siano i provvedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni.
Nel merito va poi osservato che il fondo patrimoniale, concepito dal legislatore ( l.n.151 del 1975 ) come uno dei regimi che regolano la vita economica della famiglia, è costituito da uno o piu’ beni ( immobili, mobili registrati o titoli di credito, anche di terzi ) destinati a far fronte alle esigenze della famiglia, al fine di garantirle stabilità economica anche nell’ipotesi in cui i patrimoni dei coniugi dovessero depauperarsi o estinguersi del tutto.
Tanto premesso, appare poi chiaro dalla disamina della mormativa vigente che, se il fondo patrimoniale è costituito a vantaggio di un nucleo familiare di cui fanno parte uno o piu’ figli minori, per il compimento di atti di alienazione, costituzione di ipoteca o quant’altro previsto dall’art.169 C.C., oltre all’accordo dei coniugi ( e del terzo costituente ), occorre l’a utorizzazione giudiziale ( di competenza del Giudice tutelare ), che può essere concessa “ nei soli casi di necessità o utilità evidenti”.
Con uniforme orientamento giurisprudenzale si è ritenuto che l’atto di cui si richiede l’autorizzazione sia di “utilità evidente” se non comporta operazioni rischiose ed è volto ad accrescere la consistenza del fondo e/o a migliorarne la gestione, mentre è da ritenersi “necessario” se è finalizzato a soddisfare i bisogni della famiglia quando a tale scopo non sia possibile utilizzare i frutti del fondo od attenderne la maturazione.
La norma di cui all’art.171 C.C. prevede poi che la “ cessazione” del fondo patrimoniale possa avvenire soltanto a seguito dell’annullamento, dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio e, anche in tali ipotesi, dispone che, in presenza di figli minori, il fondo perduri fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
In dottrina si è peraltro sostenuto che, pur se tra le cause di estinzione del fondo l’art. 171 C.C. non menziona lo scioglimento totale o parziale del fondo stesso per accordo dei coniugi ( e del terzo ) costituenti, tuttavia possa addivenirsi a tale estinzione anche in siffatta ipotesi, purchè peraltro non vi siano figli minori, poiché in tal caso occorre pur sempre l’autorizzazione giudiziale.
In giurisprudenza appare invece prevalente la tesi opposta, secondo la quale al di fuori dei casi tassativi previsti dagli artt.169 e 171 C.C., non è possibile porre fine alla destinazione impressa dalla costituzione di un fondo patrimoniale, per cui non è ammesso lo scioglimento convenznionale di tale convenzione matrimoniale ( cfr. Tribunale Minorenni Perugia, 20 marzo 2001 ).
Anche volendo peraltro aderire all’ orientamento dottrinario prima esposto , risulta chiaro comunque che in presenza di una richiesta di scioglimento convenzionale totale o parziale del fondo, con l’accordo dei coniugi e del terzo costituente, il giudice, allorchè vi sia prole minore, deve necessariamente valutare se lo scioglimento sia o meno inquadrabile nelle fattispecie di “necessità ed utilità evidenti”, poiché solo in tal caso potrà concedere l’autorizzazione all’estinzione anche solo parziale del fondo. Ed invero la cessazione totale o parziale del fondo patrimoniale si configura come un atto certamente piu’ pregiudizievole rispetto all’a lienazione di un bene o ad uno degli altri atti contemplati dall’art.169 C.C., che, pur incidendo sulla consistenza del fondo patrimoniale, non ne determinano comunque lo scioglimento.
Nell’ipotesi in esame i coniugi hanno richiesto l’estinzione totale o, in via subordinata, parziale del fondo patrimoniale adducendo la presunta necessità di svolgere attività di ristrutturazione dell’immobile in cui dimora la famiglia, immobile peraltro donato al 50% ai figli maggiorenni e dichiarando inoltre che alla minore verrà donato dai ricorrenti e dai fratelli una quota di tale immobile.
Rileva il Collegio che, da un lato, non si ravvisa la improrogabile necessità di soddisfare i bisogni della famiglia, posto che i lavori di ristrutturazione dell’immobile non hanno carattere di indispensabilità ed hanno inoltre riguardo ad un immobile che in parte è di proprietà di soggetti diversi dai ricorrenti e che, d’altra parte, neppure è da ravvisarsi una “utilità evidente” per la minore e il di lei nucleo, in quanto lo scioglimento del fondo patrimoniale non ha alcuna correlazione con un atto di futura donazione, che tra l’altro andrebbe posto in essere anche da soggetti estranei al fondo patrimoniale e che può essere attuato dai coniugi ( e dai figli maggiorenni ) a favore della figlia minore indipendentemente dalla cessazione del fondo.
Alla luce delle esposte considerazioni non può che concludersi con il rigetto del ricorso de quo.
Visto il parere espresso dal P.M.M.;
P. Q. M.
RIGETTA il ricorso e ordina l’archiviazione del procedimento.
delega la Cancelleria per le prescritte comunicazioni al P.M.M. e ai ricorrenti.
SALERNO Camera di Consiglio del 12.11.2004
Il Giudice Relatore Il Presidente
Nota
Il pregevole provvedimento del Tribunale per i minorenni affronta, con particolare avvedutezza, il delicato tema del fondo patrimoniale del quale in giurisprudenza è arduo trovare appropriati riferimenti.
E ’ opportuno, prima di affrontare compiutamente l’esame della pronuncia, ripercorrere la natura giuridica dell’istituto del fondo patrimoniale, che per alcuni autori può definirsi un patrimonio con destinazione, rappresentando, infatti, un insieme di beni destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Esso, per una parte della dottrina, andrebbe senz’altro inquadrato nell’ampio genus delle convenzioni matrimoniali [1] , anche se altri autori preferiscono evidenziare nell’istituto in esame l’a ssoggettamento di taluni beni ad una particolare situazione giuridica, escludendo per ciò stesso il richiamo alle predette convenzioni.
Appare utile, però, fare riferimento alle convenzioni matrimoniali quantomeno ai fini dell’applicazione della relativa disciplina [2] .
Si è concordi in dottrina su tale elemento, rilevando, infatti, che il fondo patrimoniale non è automaticamente ascrivibile alla categoria delle convenzioni matrimoniali, in quanto mancano alcuni requisiti a cui esse fanno riferimento.
Non vi è del pari contrasto sulla titolarità dei beni, che dalla giurisprudenza [3] viene attribuita ai genitori, mentre ai figli è riferibile esclusivamente l’i nteresse, pur sempre tutelato giuridicamente, al soddisfacimento dei bisogni familiari.
In relazione all’amministrazione va poi senz’altro affermato che deve essere comune ad entrambe i coniugi, essendo applicabile nel caso specifico l’art 168 c.c. comma terzo, che appare assolutamente inderogabile.
Peculiare appare poi la disciplina in caso di scioglimento, che, qualora vi siano figli minori, per la giurisprudenza [4] , necessita dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni.
Proprio su tale potere s’incentra l’attenzione nel provvedimento in esame ed in particolare sul diniego di autorizzazione allo scioglimento.
Vi è stata indubbiamente un’evoluzione sociale e giurisprudenziale nei confronti degli affari minorili ed in particolare degli istituti giuridici volti alla loro tutela.
In giurisprudenza e soprattutto in dottrina si è cercato di stigmatizzare la strumentalizzazione dei predetti istituti per fini diversi da quelli per i quali gli stessi istituti sono nati.
La valutazione del giudice nel caso di specie sulla volontà concreta e sugli scopi per i quali s’intende sciogliere il fondo patrimoniale è quanto mai opportuna.
Viene in rilievo, in tale contesto, il ruolo attribuito alle modalità attraverso le quali il giudice è pervenuto alla decisione.
Negli anni scorsi si è a lungo dibattuto sull’opportunità di introdurre, in base ai canoni del “giusto processo”, la necessità del contraddittorio e la completa garanzia per le parti.
I predetti principi mutuati in larga parte dalla tradizione anglosassone hanno trovato pieno riconoscimento prima nel nuovo processo penale ormai ispirato ai principi "accusatori" , anche se mitigati da elementi “inquisitori”, e successivamente nel dettato costituzionale dove nell’articolo 111 si estendono i predetti principi ad ogni genere di processo.
Ebbene, in ambito minorile la completa applicazione dei predetti principi, in particolar modo in sede civile, trova numerose eccezioni.
E’ proprio il sostrato filosofico che sottende il processo accusatorio e che mira ad accertare esclusivamente la verità processuale, che mal si attaglia alla volontaria giurisdizione, soprattutto in materia minorile, per la quale è sempre bene ispirarsi ai principi “vichiani” che inducono a non fermarsi alla verità apparente.
Nonostante la diffusa applicazione dei canoni del c.d. giusto processo, per il rito civile minorile appare sicuramente più opportuno il sistema che si ispira a principi più consoni alle nostre tradizioni giuridiche e che consente al giudice un ventaglio di opportunità notevolmente più ampio, nel lodevole intento di tendere ad accertare la c.d. verità assoluta, che nel caso di specie si sostanzia nel prevalente interesse del minore.
La valutazione giudiziale si è, infatti, correttamente incentrata sulle “necessità ed utilità evidenti” come requisito principale per ottenere l’estinzione anche parziale del fondo patrimoniale.
Il mancato riscontro del predetto requisito è scaturito dall’attento esame dei reali interessi in campo.
E’ proprio il richiamo ai principi sopra esposti che consente nel caso de quo, così come in altri casi analoghi, un penetrante intervento giurisdizionale per perseguire il prevalente interesse del minore.
Va, infatti, ricordato come sostenuto in dottrina [5] , che il minore è un soggetto titolare di diritti ma che non è in grado di esercitare né di tutelare.
L’affermazione che precede rende, pertanto, doveroso riflettere sull’attualità delle tematiche minorili.
Alcuni autori affermano che la maturità di una nazione si giudica dalle norme che regolamentano il processo penale.
A tale proposito, non si può fare a meno di affermare che anche le norme di diritto minorile, nonché la loro applicazione giurisprudenziale, siano un irrinunciabile indice di maturità giuridica.
Raffaele Mea
[1] G. Gabrielli - I rapporti patrimoniali tra i coniugi – Libreria Goliardica 1981 - Trieste
[2] Il diritto di Famiglia – vol. IV tomo II in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone. Ed. Giappichelli – Torino. 1999.
[3] Cass. 31/05/88 n. 3703; Trib. Di Milano 2/06/83 in Foro It. 1983, I, 2851.
[4] Trib. Min. Venezia, 17/11/97, in Riv. Notar. , 1998, pag 223.
[5] C.A. Moro – Manuale di diritto minorile – Zanichelli - 2001
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