ART. 1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la ((responsabilita')) genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua, di religione e nel rispetto della identita' culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
((TITOLO I-BIS.
DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE))
ART. 2.
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
((1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci)).
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo' essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
ART. 3.
1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
ART. 4.
1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
((5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita' delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se capace di discernimento)).
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.
ART. 5.
1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. ((L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore)).
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
TITOLO II
DELL'ADOZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 6.
1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.
4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli ((anche)) adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia' dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati.
ART. 7.
((1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento)).
CAPO II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
ART. 8.
1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali ((, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,)) e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.
ART. 9.
1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'.
ART. 10.
1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della ((responsabilita' genitoriale)) dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
ART. 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori ((...)) che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori ((...)), chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia assistito dal genitore ((...)) o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore ((...)).
Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore, la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di eta' del genitore ((...)), purche' sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. ((Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.))
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilita'.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
ART. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare
competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente
del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al
pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ((ai sensi del comma 3 dell'articolo 10)).
ART. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
ART. 14.
(( 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della
dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali
competenti perche' adottino le iniziative opportune)).
ART. 15.
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
((c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.))
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
ART. 16.
(( 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile)).
ART. 17.
(( 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere
fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi)).
ART. 18.
(( 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita'
e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni)).
ART. 19.
Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)).
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
ART. 20.
Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il
raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.
ART. 21.
(( 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca,
nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato
di adottabilita' non puo' essere revocato)).
CAPO III
DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
ART. 22.
(( 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e
concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale)).
ART. 23.
(( 1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i
minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile)).
ART. 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
ART. 25.
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis)).
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
ART. 26.
(( 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare
luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per
Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e'
immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della
definitivita' della sentenza)).
ART. 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
ART. 28.
1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu' opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la ((responsabilita' genitoriale)), su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (20)
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilita' per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".
TITOLO III
DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
CAPO I
DELL'ADOZIONE DI MINORI
STRANIERI
ART. 29.
((1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.))
ART. 29-bis
(( 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in
collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare
e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.))
ART. 30.
(( 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la
durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della
relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli
interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca
sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.))
ART. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma,
lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle
concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita'
del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita' straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera, svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera
affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale
attivita' di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
ART. 32.
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel matrimonio)) e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori ((biologici)) abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
ART. 33.
((1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)).
2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
ART. 34.
(( 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato
sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai
fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficolta' per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.))
ART. 35.
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero
prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di eta' inferiore ((deve essere sentito)) ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale
per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non puo' comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneita';
c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e'
manifestato contrario al suo interesse.
ART. 36.
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ((biologici)) ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneita';
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.
ART. 37.
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
ART. 37-bis
(( 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.))
ART. 38
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari ((21))
3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo'
essere rinnovato una sola volta. ((21))
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro
anni.PERIODI SOPPRESSI DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. ((21))
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,
n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19 quinquies) che "Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ".
ART. 39
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita' dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.((21))
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006,
n. 233, ha disposto (con l'art. 1 comma 19-quinquies) che "Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i
compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata
in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali
contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 ".
ART. 39-bis
(( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di
svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.))
ART. 39-ter
(( 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei
diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.))
ART. 39-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))
CAPO II
DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO
DI ADOZIONE
ART. 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge)).
ART. 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di
propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e dall'ente autorizzato)).
ART. 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non puo' essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorita' straniera.
ART. 43.
Le disposizioni ((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9)) si
applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino
minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI
ART. 44.
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
ART. 45.
(( 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione)).
ART. 46.
Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.
ART. 47.
(( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza
che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal
momento della morte dell'adottante)).
ART. 48.
Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la ((responsabilita' genitoriale)) sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
ART. 49.
(( 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e
trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni)).
ART. 50.
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della ((responsabilita' genitoriale)), il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
ART. 51.
La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su
domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo'
emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto
comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
ART. 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta' inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
ART. 53.
La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero
in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
ART. 54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
ART. 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293,
294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
ART. 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i
quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.((3))
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato
da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma
restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del
legale rappresentante del minore."
ART. 57.
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;))
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
ART. 58.
L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta'".
ART. 59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti".
ART. 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del
codice civile non si applicano alle persone minori di eta'.
ART. 61.
L'articolo 299 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri
genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome
del marito.
Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
ART. 62.
L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti
previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".
ART. 63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore eta'".
ART. 64.
L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
ART. 65.
L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta
giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
ART. 66.
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e'
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresi'
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".
ART. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il
secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del
codice civile.
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
ART. 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".
ART. 69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
ART. 70.
(( 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000)).
ART. 71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.
Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa ((responsabilita' genitoriale)) e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e' raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
ART. 72.
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro
che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi, accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
ART. 72-bis
(( 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e' punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro
che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo)).
ART. 73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio ((adottivo)) e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
ART. 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio ((nato fuori del matrimonio)) non riconosciuto dall'altro genitore.
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
ART. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
ART. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o
gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei
confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
ART. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le
affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
ART. 78.
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".
ART. 79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreche' il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (1)(4)
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e ((, in considerazione della loro capacita' di discernimento,)) anche i minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e' necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilita' o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi di coniugi non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi
dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la
differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."
ART. 79-bis.
((1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.))
ART. 80.
(( 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno
alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche)). ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art,86 comma 2 lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ".
ART. 81.
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di eta' inferiore".
ART. 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure
previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta', sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi
all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.